Denominazione – Sede – Scopi
Art. 1
Il “Comitato Centrale dei Veterani e Reduci delle campagne di guerra nazionali e coloniali”, già “Comizio Centrale Romano dei Veterani delle guerre combattute per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia” – eretto in Ente morale con R. D. 1 settembre 1911, N. 1047, modificato con R. D. 28 giugno 1914 – si trasforma in “Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon”, con sede in Roma.
Art. 2
L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon è patriottico, apolitico, apartitico e si propone di:
– fornire con i propri iscritti una Guardia d’Onore alle Tombe dei Sovrani d’Italia, quale tributo di devozione e di amore per l’Augusta Casa Savoia che portò all’unità e alla grandezza della Patria;
– mantenere vivo il culto della Patria ed il senso dell’Onore;
– esaltare, custodire e tramandare le glorie e le tradizioni militari della Patria; conservare e consolidare i vincoli di solidarietà fra tutti gli iscritti;
– tenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili dello Stato, con le Forze Armate e conservare stretti rapporti di collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma italiane ed estere.
Patrimonio
Art. 3
Il patrimonio dell’Istituto è costituito:
a) dalle eccedenze che si realizzeranno ogni anno sulle entrate ordinarie rispetto alle spese;
b) abrogato;
c) da lasciti, donazioni e da ogni altro provento destinato ad incremento patrimoniale.
Secondo comma: abrogato.
Mezzi per il funzionamento
Art. 4
All’attuazione degli scopi anzidetti l’Istituto provvede con le rendite patrimoniali, con l’ammontare delle quote sociali annue e con ogni eventuale entrata straordinaria, non destinata ad accrescere il patrimonio.
Organi dell’Istituto
Art. 5
Sono organi dell’Istituto:
a) il Presidente;
b) la Consulta;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il Consiglio Generale;
e) le Delegazioni nelle Province.
Del Presidente
Art. 6
Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale fra i soci che provengono dal servizio permanente delle Forze Armate o dei Corpi Armati dello Stato e che appartengono alle categorie in congedo e che siano iscritti all’Istituto da almeno cinque anni.
In caso di impossibilità di eleggere un Socio che presenti tali requisiti, può essere eletto Presidente un socio iscritto all’Istituto da almeno cinque anni e che sia o abbia fatto parte del consiglio generale.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato. Entro sei mesi dall’elezione, deve stabilire la propria residenza in Roma.
Spettano al Presidente i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di rappresentanza dell’Istituto. In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consultore più anziano per nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, dal più anziano per iscrizione all’Istituto.
Il Presidente presenta per l’approvazione al Consiglio Generale i regolamenti interni, il bilancio preventivo, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, il bilancio consuntivo, le deliberazioni che importino variazioni patrimoniali, le proposte di modifica dello statuto e del regolamento, la nomina dei Revisori dei conti e dei componenti del Comitato d’Onore.
Il Presidente nomina i membri della Consulta e gli ispettori e propone al Consiglio Generale la nomina dei componenti della commissione di disciplina.
Della Consulta
Art. 7
La consulta è composta di tre membri. I membri della Consulta durano in carica un triennio e possono essere confermati. Il Presidente deve sentire il parere preventivo della Consulta sui regolamenti interni, sui bilanci preventivi e sulle deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, sui bilanci consuntivi, sulle deliberazioni che importino variazioni patrimoniali, sulla costituzione e la eventuale soppressione delle Delegazioni nelle province, sulla revoca dei Delegati, sulla nomina dei Commissari, degli Ispettori e dei componenti del Comitato d’Onore, nonché sulla convocazione del Consiglio Generale e sul relativo ordine del giorno, sulle proposte di modifica dello Statuto e del regolamento, sulle proposte di conferimento della Medaglia di Benemerenza. Il Presidente può inoltre promuovere il parere della Consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Art. 8
A ciascuno dei componenti la Consulta possono essere assegnati dal Presidente speciali compiti, con obbligo di rendere conto allo stesso Presidente dell’esecuzione degli incarichi ricevuti.
Del Consiglio Generale
Art. 9
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell’Istituto ed è costituito:
a) dai membri della Consulta;
b) dagli Ispettori delle Guardie d’Onore;
c) dai componenti della Commissione di disciplina;
d) dai Delegati e dai commissari delle delegazioni.
Non è ammesso il voto per delega.
Alle riunioni del Consiglio Generale hanno diritto di assistere, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, i revisori dei conti.
Art. 10
Il Consiglio Generale è convocato, di regola, una volta l’anno o qualora il Presidente lo ritenga necessario per la vita dell’Istituto o su richiesta unanime e motivata dei membri della Consulta. Esso elegge il Presidente dell’Istituto, i Revisori dei Conti e i componenti del Comitato d’Onore, delibera sul bilancio preventivo e consultivo, sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento e sugli argomenti posti all’ordine del giorno della convocazione. Il Presidente dell’Istituto regola lo svolgimento dei lavori, autorizza l’intervento degli aventi diritto e sottopone alla votazione quanto precedentemente indicato.
È richiesto il voto favorevole del Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, per l’elezione del Presidente, la nomina dei Revisori dei Conti, l’approvazione del bilancio preventivo e consultivo e sulle proposte concernenti modificazioni dello Statuto e del Regolamento dell’Ente.
Il verbale del Consiglio è redatto in forma sintetica dal Consultore più giovane per iscrizione all’Istituto, viene firmato dal Presidente e dai Consultori e posto agli atti dell’Istituto.
Delle Delegazioni delle Province
Art. 11
In tutte le province dello Stato italiano e nei Paesi esteri in cui risiedano non meno di dieci Guardie d’Onore può essere costituita dal Presidente apposita Delegazione. La costituzione potrà essere effettuata anche con carattere interprovinciale/internazionale.
Art. 12
I delegati sono eletti con mandato triennale dai soci membri della delegazione a maggioranza semplice e possono essere confermati.
Nelle province e nei Paesi esteri ove per qualsiasi motivo non vi sia un delegato o sia venuto meno, il presidente può nominare un commissario che rimarrà in carica fino all’elezione del delegato. Per i requisiti di eleggibilità del delegato si rimanda al regolamento.
Art. 13
Il Delegato è incaricato di compiti di organizzazione e vigilanza dei soci, di ogni opportuno accertamento nell’interesse del sodalizio e dei singoli soci e delle conseguenti segnalazioni all’Amministrazione Centrale dell’Istituto, per i provvedimenti di competenza.
Art. 14
Al Delegato può essere assegnata dal Presidente dell’Istituto una somma annua, nei limiti strettamente indispensabili, per le eventuali necessarie spese di funzionamento e/o per le eventuali iniziative particolari programmate nell’anno, sulla base delle disponibilità finanziarie ex Art. 3.
Della erogazione della somma stessa egli deve rendere conto entro il gennaio dell’anno immediato successivo a quello scaduto. Egli deve, inoltre, presentare al Presidente una relazione annuale sulla attività svolta dalla Delegazione.
Dei Soci
Art. 15
Possono appartenere all’Istituto come soci, sempre che risultino di ineccepibile condotta morale e abbiano adeguati requisiti culturali:
– gli ex combattenti di tutte le campagne;
– coloro che hanno prestato o prestano servizio nelle Forze Armate dello Stato o nelle Forze dell’Ordine;
– quanti condividano le idealità e gli scopi dell’Istituto. Essi tuttavia non possono essere la maggioranza dei soci dell’Istituto.
La partecipazione dei militari in servizio al sodalizio avviene nel rispetto dei doveri attinenti alla disciplina militare (L. 11 luglio 1978 n.382 e D.P.R. 18 luglio 1986 n.545 e successive modifiche).
L’ammissione a socio è deliberata a discrezione del Presidente su parere non vincolante del delegato di competenza.
Art. 16
Le domande di ammissione come socio debbono essere corredate dai documenti prescritti dalle norme del regolamento interno dell’Istituto che regolerà anche tutte le modalità di pagamento delle quote d’ammissione ed annuali.
Art. 17
All’atto dell’accettazione della domanda i richiedenti sono tenuti a versare una quota d’ammissione. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota annuale. L’importo delle quote è deciso dal Consiglio Generale.
Art. 18
Le quote dei soci sono versate all’Amministrazione centrale direttamente o per il tramite dei rispettivi Delegati e/o Commissari.
Art. 19
Il Presidente curerà di promuovere tutte le possibili agevolazioni a favore dei soci residenti fuori Roma, che si recano a compiere il servizio di Guardia d’Onore.
Art. 20
I soci, oltre che per volontarie dimissioni, possono cessare di far parte dell’Istituto per radiazione, la quale viene pronunziata dal Presidente:
a) per indegnità;
b) per indisciplina sociale;
c) per aver lasciato trascorrere un anno dalla loro ammissione senza aver compiuto alcun servizio di Guardia d’Onore e non ne giustifichino i motivi;
d) per morosità.
Art. 21
La radiazione per indegnità e per indisciplina sociale implica la perdita dei diplomi e distintivi d’onore in precedenza concessi dall’Istituto ivi compresa la Medaglia di Benemerenza. I soci radiati per motivi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo possono essere riammessi, purché non siano recidivi.
Art. 22
La radiazione per morosità viene pronunziata quando la mora nei pagamenti dovuti superi i dodici mesi.
Art. 23
Nei casi d’infrazioni ai doveri sociali, che non rivestano tale gravità da rendere necessario il provvedimento di radiazione, il Presidente può far luogo soltanto alla sospensione o ad una semplice deplorazione.
Art. 24
Il Presidente prima di deliberare (ai sensi dell’art. 20, le lettere a), b), c) e dell’art. 23, la radiazione, ovvero la sospensione o deplorazione), deve sentire il parere di apposita Commissione di disciplina. La Commissione di disciplina è composta di tre membri, che durano in carica un triennio e possono essere confermati. Di essa deve far parte in qualità di Presidente un componente della Consulta.
Servizio di Guardia d’Onore
Qualifiche – Distintivi
Medaglia di benemerenza – Ispettori – Labaro
Art. 25
I servizi di guardia d’Onore e l’organizzazione interna dell’Istituto sono disciplinati dal regolamento, che sarà approvato dal Consiglio Generale.
I soci appartenenti alle Forze Armate svolgono il servizio di guardia d’onore nel rispetto delle prioritarie esigenze di servizio ed in abito civile.
Art. 26
La qualifica di “Guardia d’Onore” è attribuita, con determinazione del Presidente, ai soci che siano iscritti da almeno sei mesi ed abbiano prestato non meno di due servizi effettivi di Guardia d’Onore. Tale qualifica dà diritto al socio di fare uso di apposito distintivo.
Art. 27
Al termine di ogni anno viene conferita per determinazione del Presidente, la qualifica di “Guardia d’Onore scelta”- nella misura massima dell’uno per cento delle Guardie d’Onore – ai soci che durante l’anno medesimo, abbiano compiuto il maggior numero di servizi di Guardia d’Onore. Tale qualifica dà diritto al socio di fare uso di apposito segno sul distintivo di Guardia d’Onore.
Art. 28
La medaglia di benemerenza dell’Istituto è concessa dal Presidente ai soci che abbiano lungamente dato prova di esemplare attività o che si siano distinti per aver contribuito all’incremento e al prestigio dell’Istituto.
In nessun caso potrà detta medaglia essere conferita se non siano trascorsi due anni dal conferimento della qualifica di “Guardia d’Onore”.
Art. 29
Ogni tre anni il Presidente nomina gli Ispettori delle Guardie d’Onore fino al numero massimo di trentasei, uno ciascuno per il Nord, il Centro e il Sud Italia e per ogni regione o continente, con compiti organizzativi e di coordinamento fra le delegazioni.
Gli ispettori possono essere confermati in carica allo scadere del triennio.
Essi svolgono compiti di vigilanza e controllo sul servizio di guardia, secondo le norme che regolano il servizio, oltre che l’effettuazione dei compiti loro affidati dal presidente.
Art. 29 bis
L’Istituto è dotato di Bandiera Storica costituita dal Tricolore Reale con stemma Sabaudo bordato d’azzurro e sormontato dalla corona reale; dall’asta pende coccarda azzurra frangiata in oro recante la denominazione completa dell’Ente (e la dicitura della delegazione provinciale).
L’Istituto è altresì dotato di un labaro di colore azzurro di forma quadrata (cm 75×75) bordato di frangia dorata, che reca ai lati cordone e fiocco pure dorati, con la denominazione dell’Ente e, a scendere, il nodo di Savoia, le ricompense al valore conseguite dai soci, il logo sociale e la dicitura della delegazione provinciale.
Contabilità
Art. 30
L’esercizio finanziario dell’Istituto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 31
Il Presidente definisce il bilancio di previsione dell’Istituto entro il mese di gennaio dell’anno cui si riferisce. Detto bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese dell’esercizio e deve essere compilato anche tenendo conto delle entrate ed uscite effettive dell’esercizio precedente.
Art. 32
Entro i primi quattro mesi dell’anno il Presidente predispone il conto finanziario consuntivo della gestione dell’esercizio precedente che sarà poi sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale. Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato dei documenti giustificativi oltre che da una relazione sulla gestione.
Entro il mese di marzo il Presidente trasmette per competenza il bilancio consuntivo ai revisori dei conti, unitamente ad una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione; entro il mese di giugno il Presidente trasmette al Ministero della Difesa il conto documentato. All’Istituto è fatto divieto di rilasciare garanzie, avalli e fideiussioni.
Revisori dei conti
Art. 33
Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, nomina tre Revisori dei conti e due supplenti.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Nella prima riunione i componenti del collegio nominano il presidente del collegio medesimo.
I revisori dei conti:
a) vigilano, sulla scorta del bilancio preventivo, sulla regolarità della gestione amministrativa dell’Istituto e sulla corretta tenuta della contabilità ed, all’uopo, possono anche individualmente effettuare ispezioni e verifiche;
b) comunicano immediatamente al presidente dell’Istituto eventuali irregolarità amministrative e contabili;
c) redigono la relazione al conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del consiglio generale.
Servizio di tesoreria
Art. 34
Il servizio di riscossione è affidato alle Poste e/o ad Istituti di Credito o direttamente all’Istituto.
Comitato d’Onore
Art. 35
È costituito un Comitato d’Onore composto da personalità di chiara fama, su proposta del Presidente dell’Istituto, ratificata dal Consiglio Generale.
Del regolamento
Art. 36
Le attività statutarie ed organizzative saranno disciplinate da apposito Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Generale.
Dell’Ufficio di Segreteria
Art. 36 bis
La costituzione dell’Ufficio di Segreteria presso la sede dell’Istituto e le modalità di nomina del personale sono stabilite dal Presidente.
Destinazione del patrimonio in caso di cessazione dell’Istituto
Art. 37
In caso di cessazione dell’Istituto, le residue attività saranno devolute nei modi di legge ad altro Ente con finalità patriottiche analoghe a quello dell’Istituto stesso, secondo i deliberati del Consiglio Generale.
Le norme transitorie vengono abrogate.