Il servizio di guardia
Art. 1
Il servizio di guardia viene prestato alle Tombe dei Re e delle Regine d’Italia, al Pantheon e negli altri luoghi ove sono provvisoriamente sepolti.
Art. 2
I soci dell’Istituto hanno la facoltà di scegliere sia quando prestare il proprio servizio di guardia sia la sua durata, tenuto conto che la guardia non si monta durante le funzioni liturgiche che si svolgono nel Pantheon.
Art. 3
Il servizio di guardia viene prestato ad ore intere.
All’inizio di ogni guardia, i soci appongono sul registro delle firme la data, il proprio nome, il numero di matricola, l’indicazione del luogo di residenza, l’orario d’inizio del servizio; al termine, l’orario di cessazione.
Art. 4
Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soci informano per iscritto la presidenza circa il numero delle ore di servizio effettuate nel corso dell’anno precedente, ai fini statistici e per la concessione delle medaglie al merito di servizio e della qualifica di guardia scelta.
La mancata comunicazione entro tale termine comporta l’automatica rinuncia e la mancata concessione delle medaglie al merito di servizio e della qualifica di guardia scelta.
È facoltà della presidenza disporre idonee verifiche di quanto comunicato.
Le dichiarazioni mendaci provocano la radiazione dall’Istituto.
Art. 5
Il servizio di guardia viene prestato in abito scuro, con scarpe scure, camicia bianca o celeste (per gli uomini), cravatta sociale (per gli uomini), foulard sociale (per le donne), distintivo sociale, fascia sociale, eventuale copricapo dell’arma o specialità di appartenenza o basco blu con distintivo sociale.
L’uso del mantello sociale è facoltativo.
È consentito l’uso di guanti.
Art. 6
Il servizio di guardia viene svolto con compostezza adeguata al luogo ed al compito, con il minimo possibile di interruzioni, in silenzio e riducendo al massimo i proprî movimenti.
È fatto divieto di intrattenersi con i visitatori della Basilica o di dare informazioni di competenza dei custodi.
Art. 7
Per la partecipazione alla cerimonia annuale di fondazione dell’Istituto e agli eventi nazionali presso l’Abazia Reale di Altacomba e il Santuario Regina Monte Regalis di Vicoforte vengono concesse quattro ore di servizio, per la partecipazione alle funzioni religiose in suffragio dei Sovrani nei Loro luoghi di sepoltura ne vengono concesse due.
Art. 8
Sono consentiti i servizi di guardia prestati nella Basilica di Superga alle tombe dei conti e dei duchi di Savoia e dei Re di Sardegna.
Tali servizi vengono segnalati all’inizio di ogni anno dal delegato provinciale di Torino alla presidenza con l’indicazione delle ore effettuate da ciascun socio, ma non vengono conteggiati ai fini della concessione delle medaglie al merito di servizio o della qualifica di guardia scelta.
Art. 9
Il mantello sociale è di un tipo unico, di colore blu, con stemma sabaudo e corona reale sul lato sinistro e ganci dorati.
L’uso del mantello
Art. 10
L’uso del mantello sociale è consentito, oltre che nei luoghi di sepoltura dei Sovrani, soltanto nel corso di cerimonie religiose.
E’ fatto divieto di usarlo in altre occasioni salvo autorizzazione della presidenza su richiesta del delegato territoriale competente.
Elezioni delle cariche sociali
Art. 11
Il presidente è eletto ogni tre anni a maggioranza semplice dal Consiglio Generale fra i soci che prestino o abbiano prestato servizio nelle forze armate, nelle forze dell’ordine, nei corpi ausiliari dello stato e abbiano almeno cinque anni di iscrizione all’Istituto.
In caso di morte, dimissioni o impedimento, le funzioni vengono assunte dal consultore più anziano per iscrizione all’Istituto fino alla cessazione del triennio.
Art. 12
I delegati vengono eletti a maggioranza semplice, in turno unico, dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Essi devono essere stati regolarmente convocati, per iscritto, dal delegato uscente o dal commissario della delegazione con apposito invito in cui vengano indicati il luogo, il giorno e l’ora della convocazione che possono essere comunicati a mezzo pubblicazione sul sito dell’Istituto entro e non oltre il mese di settembre dell’anno in cui scade il mandato.
Il presidente, sentito l’ispettore territorialmente competente, oltre che la consulta, può nominare per un triennio un commissario nelle delegazioni prive del numero minimo di dieci Guardie d’Onore residenti prima di provvedere all’accorpamento. Il commissario ha gli stessi diritti e doveri del delegato.
Compiti del delegato
Art. 13
– promuovere e agevolare lo svolgimento del servizio di guardia d’onore alle reali tombe del pantheon e alle tombe provvisorie dei sovrani sepolti all’estero
– vigilare sui soci per l’adempimento dei compiti statutari
– estendere l’iscrizione all’Istituto, in particolare, fra gli appartenenti alle forze armate, alle forze dell’ordine e ai corpi ausiliari dello stato
– organizzare e favorire tutte le iniziative tese a far conoscere l’Istituto, la sua storia e i sui fini statutari
– collaborare con le associazioni combattentistiche e d’arma e le istituzioni dello stato per consolidare la memoria storica nazionale e i valori della unità e della indipendenza della patria
Art. 14
Il delegato può incaricare i soci di compiti organizzativi e di rappresentanza all’inizio di ogni anno il delegato riferirà alla presidenza nazionale le attività promosse nell’anno precedente pari obbligo devono assolvere gli ispettori nominati dalla presidenza.
Art. 15
Il presidente ha la facoltà di revocare l’incarico dei delegati e degli ispettori in caso di manifesta inattività, indisciplina sociale o permanente conflittualità interna.
Motivi di ineleggibilità
Art. 16
Sono motivi di ineleggibilità alla carica di presidente nazionale e di delegato provinciale:
– l’essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari
– irregolarità nell’adempimento degli obblighi statutari
– la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi
Doveri dei soci
Art. 17
I soci devono assicurare il servizio di guardia d’onore alle reali tombe del pantheon e alle tombe provvisorie dei sovrani sepolti all’estero.
Essi devono altresì collaborare con lealtà con il delegato della provincia alla quale appartengono nell’interesse superiore dell’Istituto.
Art. 18
Ai soci iscritti all’Istituto da 15,25 e 50 anni viene rilasciato dalla presidenza il relativo diploma
Art. 19
Il regolamento interno e il regolamento per il servizio delle Guardie d’Onore approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 giugno 1933 – XI, nonché il regolamento per le elezioni del 2006 sono abrogati.
Emblema e Distintivo Sociale
Art.20
L’emblema dell’Istituto consta di un tondo con lo Stemma di Savoia sormontato da Corona Reale su fondo blu recante la dicitura “Guardia d’Onore Reali Tombe Pantheon”
Art.17
Il Distintivo, da apporsi al bavero sinistro della giacca, riporta il logo sociale.